STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“PRO-LOCO LORICA SULL’ARVO”
DENOMINAZIONE E AMBITO D’AZIONE
Art.1°) L’Associazione Pro-Loco Lorica sull’Arvo, con sede in Pedace (Cs) frazione di Lorica alla Via Michele De Marco , svolge la sua attività nell’ambito del territorio dei Comuni di San Giovanni in Fiore, Pedace ed Aprigliano e, precisamente, nel territorio intercomunale di Lorica per una durata illimitata;tuttavia – previa autorizzazione dell’Assessorato Provinciale al Turismo – può espletare l’attività anche fuori dai limiti di cui sopra;
All’atto dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Cosenza, la denominata “Pro Loco Lorica sull’Arvo”, troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge e sarà sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato Provinciale al Turismo.
ATTIVITA’
Art.2°) Gli scopi principali che l’Associazione si propone sono di promozione turistica tutelando i valori naturali, artistici e culturali della località in cui opera che si estrinsecano in :
1) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località.
2) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno segnalando all’Assessorato al Turismo Provinciale eventuali abusi ed inosservanze delle tariffe e dei prezzi che si frappongono allo sviluppo della località;
3) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4) attività di assistenza ed informazione turistica;
5) attività ricreative e di spettacolo,promuovendo e/o organizzando concerti,rappresentazioni cinematografiche e teatrali,bandire premi letterali,di pittura,mostre d’arte e d’artigianato,gare di poesia, festivals, gare gastronomiche e simili, gare sportive in genere ed in particolare quelle sul lago, sulla neve e sulla montagna;
6) attività di socialità civica, favorendo ed organizzando il volontariato di “vigilanza turistica”,”ispezione ecologica” e “accampamento turistico”, anche fuori da un rapporto organico,sia pure temporaneo,dei giovani con gli enti locali territoriali di San Giovanni in Fiore, Pedace ed Aprigliano;
7) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
ASSOCIATI
Art.3) Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini residenti e/o domiciliati nei territori di competenza della Pro-Loco Lorica (Comuni di Aprigliano,Pedace e San Giovanni in Fiore).
Art.4) La domanda di iscrizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere l’espressa dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione che si dovrà pronunciare sull’accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
In caso di mancata risposta entro tale termine, essa si intenderà come accolta.
I soci (o associati) possono essere:
a) Ordinari;
b) Sostenitori;
c) Simpatizzanti;
d) Onorari.
a)Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota annuale posta a loro carico dal Consiglio di Amministrazione della Pro-Loco nella misura,con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio medesimo entro il 30 Aprile di ogni anno.
b)Sono Soci Sostenitori coloro i quali ,oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontari e straordinarie;
c)Sono Soci Simpatizzanti quelle persone che,pur non essendo né domiciliati, nè residenti nei comuni di competenza della Pro-Loco,aspirano lo stesso a contribuire al mantenimento della stessa con un contributo volontario annuale che sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Questa particolare categoria di soci pur avendo la possibilità di assistere ed intervenire nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci,non avrà però diritto a voto.
d)Sono Soci Onorari infine le personalità,Italiane o Straniere,che vengono denominati tali dal Consiglio di Amministrazione per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco e ne abbiano favorito concretamente il raggiungimento degli scopi.
I Soci Onorari non possono essere chiamati a versare alcun contributo.
Art.5) Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto per eleggere gli organi sociali, purché soci al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art.6) Lo status di Socio comporta il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e di accedere ai libri sociali purchè siano in regola con il versamento del contributo associativo annuale.
Art.7) La qualità di associato non è trasmissibile e si perde,oltre che per decesso,per recesso volontario,per morosità o per provvedimento motivato di esclusione da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d’Amministrazione.
Art.8) L’associato può recedere dall’Associazione.
La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio d’Amministrazione almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale.
In ogni caso,il Socio recedente è tenuto al pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso di quattro mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa ai sensi del punto a) all’Art.3 del presente Statuto.
L’esclusione del Socio per gravi motivi,viene proposta dal Consiglio d’Amministrazione all’Assemblea che deciderà con deliberazione motivata, con la maggioranza prevista dal successivo Art.n. del presente Statuto.
Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul fondo dell’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.9) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) il Consiglio d’Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Consiglio dei Probiviri;
Art.10) Tutte le cariche elettive all’interno dell’Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di quattro anni e sono rieleggibili.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.11) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 3 al punto (a.
a) Ciascun socio dispone di un solo voto, e non è ammessa delega;
b) L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati;
c)L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto;
d) In quest’ultimo caso,se il Presidente dell’Associazione non vi provveda,la convocazione può essere effettuata da due membri del Consiglio d’Amministrazione;
e) La convocazione, deve essere fatta, mediante avviso inviato, 10 giorni prima dell’adunanza, tramite posta elettronica e altresì con avviso affisso nella bacheca all’esterno della sede della Pro Loco e dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione . Quest’ ultima dovrà effettuarsi almeno un’ora dopo quella fissata per la prima;
f) L’avviso dovrà essere inviato, entro il predetto termine,anche all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza;
Art.12) L’Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, in particolare di:
a) eleggere a voto segreto o palese il Presidente, i componenti del Consiglio d’Amministrazione, i componenti del collegio Sindacale,i componenti del Collegio dei Probiviri o garanti;
b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l’anno successivo;
c) approvare entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l’attività svolta nell’anno precedente;
d) delibera su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovrà comunque essere conforme al Regolamento Provinciale; L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Art.13) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l’elezione degli organi societari.
Art.14) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
Art.15) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza,dal Vice Presidente o,mancando questi,dal Consigliere più anziano di età.
Art.16) Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente,o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
Art.17) Se il Segretario dell’Associazione è assente,sarà il Presidente dell’Assemblea a nominare un segretario tra gli intervenuti.
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Art.18) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri,compreso il Presidente, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dall’Assemblea, comunque in numero dispari e vengono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione segreta o palese.
Art.19) Alle riunioni dell’Organo partecipano di diritto i Sindaci dei Comuni di appartenenza o in mancanza, un loro delegato e un rappresentante della Provincia di Cosenza , che esprimeranno un voto consultivo.
Art.20) I membri del C. d. A. saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione espressa dall’Assemblea dei Soci . A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Art.21) A tal fine ogni socio, avente diritto al voto, potrà esprimere da una a sei preferenze compreso il Presidente. Quelle eccedenti tale numero si avranno per non opposte.
Art.22) I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
Art.23) Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque motivo, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
Art.24) I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell’avvenuta surroga, disposta dal C. d. A. fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
Art.25) Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti.
Art.26) Nel caso in cui vengano a mancare, contemporaneamente, la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive.
Art.27) Al Consiglio d’Amministrazione compete:
a) l’Amministrazione dell’Associazione;
b) la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta;
c) La redazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione;
d) La nomina del Vice Presidente,del Segretario,del Tesoriere e dei delegati;
e) Accertare la decadenza degli associati per morosità;
f) La facoltà di redigere un regolamento interno per il miglior funzionamento dei servizi dell’Associazione;
g) La facoltà di decidere su tutti gli altri argomenti,esclusi quelli riservati all’Assemblea dei soci;
h) Il consiglio deve sottoporre il bilancio consuntivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e trasmettere all’Assessorato Provinciale al Turismo entro il 1° Marzo il bilancio consuntivo e redigere un conto preventivo delle spese per l’anno in corso da sottoporre all’Assemblea dei soci;
i) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;
l) La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, in termini di tempo più ristretti;
m) Nell’avviso di riunione del C. d. A. deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima;
n) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente;
o) Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del C. d A. e comunque dopo quattro assenze complessive senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione dello stesso C. d: A. che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.
IL PRESIDENTE
Art.28) Il Presidente nominato dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
Esso viene eletto dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto o a voto palese ed esegue le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art.29) Per le obbligazioni assunte dal Presidente dell’Associazione, l’associazione e i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Art.30) Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente, oltre il Presidente, anche solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Art.38 c.c.).
Art.31) La responsabilità di colui che ha agito in nome e per conto dell’Associazione continua a sussistere anche dopo la cessazione dall’incarico di Presidente dell’Associazione stessa, ovviamente con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui egli abbia esercitato tali funzioni.
Art.32) Il Presidente,convoca il Consiglio d’Amministrazione e lo presiede così come pure nell’Assemblea degli associati ed è assistito dal Segretario dell’Associazione.
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del C. d. A.
Art.33) Esegue le deliberazioni del C.d.A. e dell’Assemblea.
Art.34) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano presente;
COLLEGIO SINDACALE
Art.35) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Art.36) I cinque membri dovranno essere tutti eletti dall’Assemblea dei Soci con voto segreto. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
Art.37) Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
Art.38) Il Collegio Sindacale dura in carica per un massimo di quattro anni.
Art.39)Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI O DEI GARANTI
Art.40) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea.
Art.41) Il mandato dei Probiviri è quadriennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea.
Art.42) I Probiviri possono essere rieletti e la loro carica dura con lo scadere di quella del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione.
Art.43) In caso di dimissioni di un Proboviro, nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Proboviro così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del Proboviro dimissionario.
Art.44)Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e, in generale, svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
Art.45) Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato, il socio che non rispetti il regolamento dell’Assemblea.
Art.46) Il Collegio dei Probiviri arbitra, inappellabilmente, le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione trai vari organi e/o che interessino uno o più soci.
Art.47) Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell’Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.
Art.48) In caso di controversie non sanabili tra gli organi dell’Associazione, neanche con la loro mediazione, il Collegio dei Probiviri è tenuto a prendere le decisioni,che a suo insindacabile giudizio,possano favorire il normale proseguimento e raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art.49) Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
IL SEGRETARIO
Art.50) Il Segretario viene scelto tra i Soci ed eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art.51) Il Segretario redige i verbali delle sedute del C. d. A. , conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.
Art.52) Il segretario resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
Art.53) Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al C.d.A.
Art.54 ) Tutte le sue funzioni sono gratuite.
IL TESORIERE
Art.55) Il Tesoriere viene scelto tra i Soci ed eletto dal Consiglio di Amministrazione.Cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
Art.56) Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al C.d.A.
Art.57) Tutte le sue funzioni sono gratuite.
PRESIDENTE ONORARIO
Art.58) L’Assemblea dei Soci, su indicazione del Consiglio d’Amministrazione, può nominare un Presidente onorario per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco e ne abbiano favorito concretamente il raggiungimento degli scopi.
Art.59) Al presidente Onorario possono essere affidati,dal Consiglio d’Amministrazione,particolari incarichi di rappresentanza e contatti con altri enti.
VIGILANZA E CONTROLLI
Art.60) L’Associazione deve agevolare l’azione ispettiva e di vigilanza sull’attività della Pro Loco, da parte del Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
MODIFICHE STATUTARIE
Art.61) Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea dei Soci con apposita delibera del C. d. A., per iniziativa dello stesso o su richiesta del Consiglio dei Probiviri.
Art.62) L’Assemblea dei Soci, per le modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.63) Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all’Assemblea dei Soci dal C. d. A. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
Art.64) L’Assemblea dei Soci per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
Art.65) Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato, a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
Art.66) L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, sarà a favore dei Comuni di competenza, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/2000.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.67) La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Cosenza , di volta in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del C. d. A. , che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie..
Art.68) Per tutto quanto non contemplato nel presente schema di Statuto si fa richiamo al Regolamento Provinciale e alle norme vigenti in materia turistica.